Norme Deontologiche
Per la documentazione aggiornata inerente la deontologia professionale si rimanda al sito ufficiale del Consiglio Nazionale degli Architetti:
http://www.awn.it/professione/deontologia/codici-deontologici
Per i procedimenti disciplinari pendenti o per le violazioni deontologiche avvenute prima del 1° gennaio 2014, continueranno ad applicarsi le precedenti norme deontologiche in vigore fino al 31 dicembre 2013.
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Codice in materia di protezione dei dati personali: ADEMPIMENTI
Assicurazione
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
L’art. 3 comma 5 del d.l. 138 del 13-08-2011, convertito in L. n. 148 del 14 settembre 2011 prevede che “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”.
Successivamente l’art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 ha previsto che “il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.
La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare. Il CNAPPC, ha negoziato, nell’interesse degli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d’Italia, più convenzioni collettive per l’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale nell’ottica della massima trasparenza e concorrenzialità.
La procedura di negoziazione si è conclusa con la selezione, da parte dell’apposita Commissione di valutazione nominata dal CNAPPC, delle condizioni di polizza offerte da due Compagnie assicurative le cui proposte sono state ritenute adeguate rispetto alle “linee guida” predisposte dallo stesso CNAPPC ed a base dell’avviso pubblico. Si riporta di seguito il link al sito AWN dove è possibile trovare i risultati della procedura di negoziazione, con le informazioni necessarie, fornite dalle Compagnie, e le condizioni di polizza.